CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

LEGGE DI BILANCIO 2020 (L.160 del 27/12/2019, Articolo 1 commi  da 185 a 197)

OBIETTIVO

La misura mira a supportare e incentivare le imprese che investono prevalentemente in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una PERIZIA TECNICA SEMPLICE rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o UN

ATTESTATO DI CONFORMITÀ RILASCIATO DA UN ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superi i 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla L. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla L. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili
  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili. Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al MISE.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione può avvenire a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”
  • dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.