LEGGE DI BILANCIO 2020 (L.160 del 27/12/2019, Articolo 1 commi da 185 a 197)
La misura mira a supportare e incentivare le imprese che investono prevalentemente in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una PERIZIA TECNICA SEMPLICE rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o UN
ATTESTATO DI CONFORMITÀ RILASCIATO DA UN ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superi i 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al MISE.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione può avvenire a decorrere: