LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 ARTICOLO 1, COMMI DA 98 A 108
(prorogato con LEGGE 30 dicembre 2020 n. 178 articolo 1, comma 171 )
La finalità è di favorire le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
Le imprese delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
L’acquisto dei beni strumentali deve rientrare nell’ambito di un progetto o di più progetti di investimento iniziale:
• Nuovo stabilimento
• Ampliamento stabilimento
• Nuovi prodotti aggiuntivi
• Cambiamento processo produttivo
Il credito d’imposta è commisurato al costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 3 milioni di euro per le Piccole Imprese, di 10 milioni di euro per le Medie imprese e di 15 milioni di euro per le Grandi Imprese.
L’acquisto dei beni strumentali deve rientrare in uno di questi ambiti di attività: Industria intelligente e sostenibile; Aerospazio e difesa; Salute, alimentazione e qualità della vita; Industria della creatività turistico-culturale; Agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente;Altre attività manifatturiere; Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; Costruzioni; Attività ricettive e di ristorazione;Commercio all’ingrosso e al dettaglio; Attività terziarie e servizi; Altro.
• Fino a 45% Piccole Imprese
• Fino a 35% Medie Imprese
• Fino a 25% Grandi Imprese.
La legge di Bilancio 2021, Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, al comma 171 dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’ADE un’apposita comunicazione telematica nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.
L’Agenzia delle entrate comunica alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta”. La compensazione del credito può essere esercitata a partire dal 5° giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito. L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. I beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il credito d’imposta maturato, ossia il credito d’imposta relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.