LEGGE DI BILANCIO 2021 (LEGGE 178 DEL 30/12/2020 art. 1 COMMA 1064 l. a-h)
La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorire i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni sul territorio italiano di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, non porti al superamento del costo sostenuto.
Le aliquote variano come segue: