CREDITO DI IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO – INNOVAZIONE E DESIGN

LEGGE DI BILANCIO 2021 (LEGGE 178 DEL 30/12/2020 art. 1 COMMA 1064 l. a-h)

OBIETTIVO

La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorire i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni sul territorio italiano di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

SPESE AMMISSIBILI E BASE DI CALCOLO

Sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

  • le spese di personale
  • le quote di ammortamento, i canoni di locazione
  • le spese per contratti di ricerca extra muros
  • le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività
  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati

NATURA DEL BENEFICIO E MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, non porti al superamento del costo sostenuto.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Le aliquote variano come segue:

  1. Attività di R&S 20% nel limite massimo di 4 milioni di euro annuo (Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale Manuale di Frascati). Art. 185-186 – Per le sole Aree Del Mezzogiorno (Abruzzo,Basilicata,Campania,Calabria, Molise,Puglia,Sicilia,Sardegna) le aliquote aumentata al: 25% per le G.I., 35% per le M.I., 45% per le P.I.


  1. Innovazione tecnologica 10%, se rientrante 4.0 e/o GREEN 15%, nel limite massimo di 2 milioni di euro annuo (Attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati Manuale di Oslo dell’OCSE)


  1. Design e ideazione estetica 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro annuo (Attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica,etc)

CERTIFICAZIONE

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 . In tal caso le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.