120 MLN
Concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
Piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.
Per quantificare la riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
a) avere sede legale od operativa nel territorio italiano e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Contributo a fondo perduto, fino a max 400.000 euro.
Le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022), e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, come segue:
60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 5 MLN;
40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 MLN e fino 50 MLN.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
Dal 10 novembre 2022 h. 12:00 Al 30 novembre 2022 h. 12:00 Gestore: Invitalia
Decreto ministeriale 9 settembre 2022
Articolo 18, comma1 del decreto-legge n. 50 del 2022 ì
Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01