L’intervento ha l’obiettivo di rafforzare le filiere produttive, anche emergenti, strategi- che per lo sviluppo del sistema Paese, e di promuovere la competitività delle imprese, rafforzandone la resilienza dopo la crisi COVID-19.
Filiere individuate per l’attuazione dell’intervento: a) Agroindustria;
b) Design, moda e arredo;
c) Automotive;
d) Microelettronica e semiconduttori; e) Metallo ed elettromeccanica;
f) Chimico/farmaceutico.
750 milioni di euro
I programmi di sviluppo concernenti le filiere produttive possono essere realizzati: – da più imprese operanti nella filiera di riferimento;
– da una sola impresa.
I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione.
Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta, anche con lo strumento del contratto di rete.
Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in: – soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il program- ma di sviluppo (responsabile della coerenza tecnica ed economica
del programma medesimo);
– imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo.
Programma di sviluppo non inferiore a 20 milioni di euro, che si riduce a 7,5 milioni di euro solo per attività di prima trasformazione di prodotti agricoli, per progetti localizzati nelle aree interne del Paese ovvero che prevedano il recupero di strutture dismesse.
Il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili:
– non inferiori a 10 milioni di euro, per programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
– non inferiori a 3 milioni di euro, per programmi di sviluppo riguardanti trasformazione e commercia- lizzazione di prodotti agricoli;
– non inferiore a 5 milioni di euro, per i programmi di sviluppo per le attività turistiche;
– non inferiore a 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.
Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.
I programmi di sviluppo non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e ue applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, ivi incluso l’utilizzo delle prove di sostenibilità. Inoltre, agli stessi, devono essere applicati gli orientamenti tecnici della Commissio- ne sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU, istituito con regolamento EU 2021/523.
a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili;
b) attività e attivi nellambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno allambiente.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche/integrazioni, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto inte- ressi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa.
L’utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.
L’eventuale finanziamento agevolato è concesso nel limite massimo del 75% e deve essere assistito da idonee garanzie.
Durata massima di 10 anni (con max 4 anni di preamortamento).
Tasso agevolato di finanziamento del 20% del tasso di riferimento alla data di con- cessione delle agevolazioni.
Rimborso finanziamento agevolato: piano di ammortamento con rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
L’eventuale contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento bancario di durata max 10 anni.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, con risorse proprie oppure con finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 % del totale delle spese ammissibili.
Dalle ore 12:00 del giorno 11 aprile 2022 – Invitalia
Lo sportello sarà aperto:
a) a nuove domande di Contratto di sviluppo;
b) a domande di Contratto di sviluppo già presentate al Soggetto gestore il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie (programmi di sviluppo non avviati prima del 1° febbraio 2020), previa presentazione di apposita istanza.