MISE CONTRATTI DI SVILUPPO “RINNOVABILI E BATTERIE”

 
 

FINALITÀ

L’intervento ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo in Italia dei settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici (PV – PhotoVoltaics) innovativi e aerogeneratori di nuova generazione a taglia medio-grande, e per l’accumulo elettrochimico.

In particolare, si intende sostenere lo sviluppo di una catena del valore delle rinnovabili e delle batterie mediante la realizzazione di tre diversi sub-investimenti, relativi rispettivamente a:

5.1.1) Tecnologia PV (PhotoVoltaics) per il quale si prevede, entro il 31 dicembre 2025, l’incremento della capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti dagli attuali 200 MW/anno ad almeno 2 GW/anno grazie a pannelli fotovoltaici ad alta efficienza;

5.1.2) Industria eolica;

5.1.3) Settore Batterie per il quale si prevede, entro il 31 dicembre 2024 una produzione di batterie con capacità obiettivo di 11 GWh.

DOTAZIONE

1 MLD, così ripartito:

– 400 MLN per il sub-investimento “Tecnologia PV”;

– 100 MLN per il sub-investimento “Industria eolica”;

– 500 MLN per il sub-investimento “Settore batterie”.

BENEFICIARI

I programmi di sviluppo concernenti Rinnovabili e batterie possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione, con lo strumento del contratto di sviluppo.

Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta, anche con lo strumento del contratto di rete.

Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:

– soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo (responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo);

– imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo.

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Programma di sviluppo non inferiore a 20 milioni di euro, che si riduce a 7,5 milioni di euro solo per attività di prima trasformazione di prodotti agricoli, per progetti localizzati nelle aree interne del Paese ovvero che prevedano il recupero di strutture dismesse.

Il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili:

– non inferiori a 10 milioni di euro, per programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;

– non inferiori a 3 milioni di euro, per programmi di sviluppo riguardanti trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

– non inferiore a 5 milioni di euro, per i programmi di sviluppo per le attività turistiche;

– non inferiore a 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO

I programmi di sviluppo non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e ue applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, ivi incluso l’utilizzo delle prove di sostenibilità.

Inoltre, agli stessi, devono essere applicati gli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU, istituito con regolamento EU 2021/523.

NON SONO AMMISSIBILI

– attività e attivi connessi ai combustibili fossili;

– attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

– attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

– attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche/integrazioni, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa.

L’utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

L’eventuale finanziamento agevolato è concesso nel limite massimo del 75% e deve essere assistito da idonee garanzie.

Durata massima di 10 anni (con max 4 anni di preamortamento).

Tasso agevolato di finanziamento del 20% del tasso di riferimento alla data di concessione delle agevolazioni.

Rimborso finanziamento agevolato: piano di ammortamento con rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

L’eventuale contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento bancario di durata max 10 anni.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, con risorse proprie oppure con finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili.

PRESENTAZIONE DOMANDE

Apertura 11/04/2022 h. 12.00

Chiusura 1/07/2022 h. 17.00

Lo sportello sarà aperto:

a) a nuove domande di Contratto di sviluppo;

b) a domande di Contratto di sviluppo già presentate al Soggetto gestore il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie (programmi di sviluppo non avviati prima del 1° febbraio 2020), previa presentazione di apposita istanza.

Finanza Agevolata