LEGGE DI BILANCIO 2021 (LEGGE 178 DEL 30/12/2020 COMMA 1051-1063 E 1065)
La misura mira a supportare e incentivare le imprese che investono prevalentemente in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito di imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti esclusivamente beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016)
Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 2022 sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A e all’Allegato B alla legge n. 232/2016 e diversi dagli Allegati A e B, ad eccezione:
Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali , le imprese sono tenute a produrre una PERIZIA TECNICA SEMPLICE rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o UN ATTESTATO DI CONFORMITÀ RILASCIATO DA UN ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superi i 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:
Investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge n. 232/2016):
• Alle imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
a. 50 % del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
b. 30 % del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
c. 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro,
• Alle imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del :
a. 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
b. 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
c. 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro,
Investimenti in beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016):
• Alle imprese che effettuano a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza
Investimenti in beni strumentali nuovi diversi dai beni strumentali nuovi di cui all’Allegato A e all’Allegato B:
• il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo alle imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15%per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
• il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo alle imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,.
Il credito d’imposta in beni strumentali nuovi diversi dai beni strumentali nuovi di cui all’Allegato A e all’Allegato B si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, in 3 quote annuali di pari importo (Comma 1059 della Legge di bilancio 2021 n.178 del 30 dicembre 2020) a decorrere:
• dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali nuovi diversi dai beni strumentali nuovi di cui all’Allegato A e all’Allegato B;
• a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’Allegato A e all’Allegato B.
Per gli investimenti in beni strumentali diversi dai beni di cui agli Allegati A e B effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui all’Allegato A e all’Allegato B avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai beni diversi dai suddetti beni di cui agli Allegati A e B.
Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’effi cacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058 di cui all’art.1 della legge di Bilancio 2021 , le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.